Proposta
dalla CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana
Art. 1
Disposizioni generali
I rapporti fra lo Stato italiano e la Comunità Islamica
in Italia, relativi agli interessi e alle attività cultuali e devozionali degli
appartenenti alla Religione islamica residenti nel territorio della Repubblica,
sono regolati dalla legge sulla base della presente Intesa.
Ai fini della presente Intesa, si considerano
cultuali e devozionali gli interessi e le attività inerenti all’esercizio del
culto pubblico e privato, alla testimonianza della fede e alla edificazione
spirituale di coloro che aderiscono alla Religione islamica, nonché quelli
concernenti la formazione religiosa e culturale delle Guide del culto preposte
alla direzione della Preghiera e alla impartizione degli insegnamenti
fondamentali della tradizione islamica.
Resta inteso che tutti gli interessi e le attività
di altra natura, inclusi quelli di assistenza e beneficenza, di istruzione ed
educazione, rimangono soggetti all’ordinamento giuridico della Repubblica che
seguiterà a disciplinarli in conformità ai propri princìpi, nel rispetto dei
diritti fondamentali della persona umana.
Art. 2
I pilastri della Religione islamica
La Repubblica italiana prende atto che la Religione
islamica poggia su cinque pilastri fondamentali. Il primo, costitutivo
dell’atto stesso di adesione all’Islâm, consiste nella Testimonianza di Fede
per la quale “non v’è Dio se non Iddio, e Muhammad è l’Inviato di Dio”. Il
secondo è rappresentato dalla Preghiera rituale. Il terzo dalla Elemosina
rituale. Il quarto pilastro è costituito dal Digiuno nel mese di Ramadan. Il
quinto dal Pellegrinaggio alla Mecca.
Art. 3
Libertà religiosa
In conformità ai principi della Costituzione, è
riconosciuto a tutti gli appartenenti alla Religione islamica in Italia,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, lingua, etnia, e altre condizioni
personali e sociali, il diritto di professare e praticare liberamente la
propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto e i riti.
È garantita agli appartenenti alla Religione
islamica, alle loro associazioni e organizzazioni, la piena libertà di
manifestazione del pensiero religioso con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
È loro parimenti assicurata, in fatto di tutela e
promozione degli interessi cultuali e devozionali, la libertà di riunione,
anche in luogo pubblico, senza ingerenze delle autorità civili. Per le riunioni
in luogo pubblico aventi altre finalità, resta invece inteso che occorre darne
preavviso alle competenti autorità civili, le quali non potranno tuttavia
vietarle se non per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 4
Tutela penale
È assicurata in sede penale la parità di tutela del
diritto di libertà religiosa, senza discriminazioni fra persone e culti.
Il disposto dell’Art. 3 della legge 13 ottobre 1975,
n. 654, sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, si
intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza religiosa.
Art. 5
Preghiera rituale
La Repubblica, nel prendere atto che la Preghiera rituale
islamica, previa abluzione, si compie cinque volte al giorno, all’alba, a
mezzogiorno, di pomeriggio, al tramonto e di notte, in fasce orarie che variano
nel corso dell’anno, si impegna a garantire, nel rispetto della riservatezza,
il dignitoso esercizio di tale pratica rituale negli uffici pubblici, e a
favorirlo anche nei luoghi di lavoro privato.
La Comunità Islamica comunicherà al Ministero
dell’Interno i relativi orari, distribuiti per Regioni, da pubblicare sulle
Gazzette ufficiali regionali all’inizio di ciascun anno solare.
In corrispondenza delle fasce orarie di preghiera,
viene prevista la possibilità di pause, nei luoghi di lavoro e nelle scuole,
della durata di quindici minuti ciascuna, salvo recupero o computo ai fini
retributivi.
Coloro che non sono in grado di avvalersi, per
ragioni di servizio, della festività del Venerdì, hanno comunque il diritto,
salvo casi di assoluta eccezionalità, di partecipare alla Preghiera della
fascia oraria di mezzogiorno, della durata di tre quarti d’ora circa, recandosi
nel luogo di culto più vicino.
Art. 6
Elemosina rituale
La Repubblica, nel prendere atto che le entrate
della Comunità Islamica, e delle organizzazioni islamiche giuridicamente
costituite, sono rappresentate dalle elemosine rituali, in denaro o in beni,
dovute annualmente dai fedeli, consente la deducibilità di tali contributi dal
reddito complessivo imponibile, assoggettato all’imposta sul reddito delle
persone fisiche. Detti contributi sono deducibili, relativamente al periodo di
imposta per il quale sono stati versati, fino alla concorrenza del dieci per
cento del reddito imponibile, e comunque per un importo complessivamente non
superiore a lire ottomilioni.
Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro
delle Finanze.
Al termine di ogni triennio, a partire dall’anno di
sottoscrizione della presente Intesa, una Commissione mista procederà alla
eventuale revisione dell’importo deducibile.
Fermo restando la possibilità dei fedeli di
devolvere annualmente elemosine rituali, in denaro o beni, a famiglie bisognose
e organizzazioni islamiche, la Comunità Islamica concorre alla ripartizione
della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito liquidata dagli
uffici pubblici sulla base delle dichiarazioni annuali.
Art. 7
Digiuno rituale
La Repubblica, nel prendere atto del valore rituale
del Digiuno del mese di Ramadan, si impegna ad agevolare l’attuazione di tale
pratica religiosa, riducendo, se necessario, di un’ora, negli uffici e nelle
scuole pubbliche, l’orario lavorativo delle persone di Religione Islamica, in
coincidenza con il pasto rituale che si compie prima dell’inizio del Digiuno e
al momento della sua interruzione, e favorendo il rispetto di tale pratica
cultuale anche nell’ambito del lavoro privato.
Si provvederà all’eventuale recupero, senza compenso
straordinario, delle ore lavorative non prestate.
Il termine approssimativo iniziale e quello finale
del Digiuno, determinati annualmente dalla Comunità Islamica che ne darà
notizia al Ministero dell’Interno, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
all’inizio di ciascun anno, mentre le date esatte vengono comunicate alle
autorità appena possibile.
Saranno favorite le richieste dei dipendenti di
Religione islamica che intendano fruire delle ferie annuali durante il periodo
del mese di Ramadan.
Art. 8
Pellegrinaggio rituale
La Repubblica italiana si impegna ad agevolare, per
le persone di Religione islamica che ne facciano richiesta, il compimento del
Pellegrinaggio rituale alla Mecca, nel periodo comunicato al Ministero dell’Interno
dalla Comunità Islamica, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale all’inizio di
ciascun anno solare.
A tal fine si impegna a concedere i necessari
permessi al personale dipendente dagli uffici pubblici, e ad agevolare analoghe
concessioni da parte dei datori di lavoro privati, salvo recupero, in entrambi
i casi, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate.
Alle persone di Religione islamica di cittadinanza
non italiana, regolarmente residenti in Italia, è garantito il rientro nel territorio
della Repubblica in occasione di un unico Pellegrinaggio rituale.
Art. 9
Abbigliamento e alimentazione
Fermo il diritto delle persone di Religione islamica
di vestirsi, anche in luogo pubblico, secondo le loro tradizioni, è consentito
a coloro che ne facciano richiesta di mantenere il capo coperto anche nelle
foto dei documenti personali, purché ne sia sufficientemente garantita la
riconoscibilità.
Restano ferme le norme di sicurezza generale e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nella gestione del servizio mensa dipendente dalle
pubbliche Amministrazioni, la Repubblica assicura la fruibilità, da parte del
personale di Religione musulmana, di cibi e bevande consentiti dalla tradizione
islamica, e favorisce l’adozione di analoghe iniziative nell’ambito del lavoro
privato.
Art. 10
Enti islamici
Ferma restando la personalità giuridica delle
organizzazioni islamiche presenti in Italia, altre istituzioni ed enti
islamici, aventi sede nel territorio della Repubblica, possono essere riconosciuti
come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini cultuali e
devozionali, abbiano sede in Italia e un proprio patrimonio sufficiente, e
siano rappresentati giuridicamente e di fatto da cittadini italiani aventi
domicilio in Italia.
Il relativo riconoscimento ha luogo con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
Gli enti islamici, civilmente riconosciuti, devono
essere iscritti nel pubblico registro delle persone giuridiche. In tale
registro, con le indicazioni prescritte dagli Artt. 33 e 34 del codice civile,
devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli amministratori ai
quali spetta la rappresentanza.
Le attività degli enti islamici civilmente
riconosciuti, le quali non abbiano natura esclusivamente cultuale o
devozionale, restano soggette alle comuni disposizioni di legge.
Il mutamento dei fini dell’ente comporta la revoca
del riconoscimento della relativa personalità giuridica.
Art. 11
Edifici di culto
La Repubblica italiana si impegna a secondare il
rilascio delle autorizzazioni per la costruzione, su domanda della Comunità
Islamica, di nuove moschee e per l’apertura di nuove sale di preghiera, in
rispondenza ai bisogni spirituali della popolazione di Religione islamica, e nel
rispetto degli strumenti urbanistici e dei vincoli ambientali e artistici.
Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del
culto islamico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti
alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fin tanto che tale
destinazione non sia cessata con il consenso della Comunità Islamica.
Tali edifici non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, udita la Comunità Islamica.
Salvo i casi di urgente necessità, o di gravi
turbative dell’ordine pubblico, le forze di polizia non possono entrare in tali
edifici se non previo avviso e presi accordi con la Comunità Islamica.
Art. 12
Gestione degli edifici di culto
La Comunità Islamica, che ha richiesto l’apertura
del luogo di culto, si preoccuperà di nominare, per ciascuna moschea o sala di
preghiera, una Guida del culto, affiancata da un Consiglio di gestione,
nominato dalla Comunità.
Tale Consiglio ha la responsabilità della raccolta
di elemosine, contributi, donazioni, lasciti testamentari, e della gestione
ordinaria del luogo di culto.
I nomi e cognomi e le funzioni dei membri del
Consiglio di gestione, unitamente a quelli delle Guide del culto, sono
trasmessi al Ministero dell’Interno.
Art. 13
Guide del culto
Alle Guide del culto, nominate dalla Comunità
Islamica in Italia, è assicurato il libero esercizio del proprio ministero
cultuale e devozionale. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre
autorità civili informazioni su persone o materie di cui siano venuti a
conoscenza per ragione del loro ministero.
I nomi e le funzioni delle Guide del culto, anche
quali responsabili dei luoghi di culto, vengono comunicati al Ministero
dell’Interno.
Le Guide del culto di cui al precedente comma sono
esonerate, su loro richiesta, dal servizio militare. In caso di mobilitazione
generale, se chiamate alle armi, esercitano la loro funzione nelle forze
armate.
I provvedimenti in materia spirituale, nell’ambito della
Comunità Islamica, sono presi senza ingerenze dello Stato, delle Regioni e
degli altri enti territoriali. Resta inteso che dette comunità conformeranno la
propria disciplina interna al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.
È escluso ogni ricorso agli organi dello Stato per
l’esecuzione dei provvedimenti delle comunità medesime nelle materie spirituali
e disciplinari di loro competenza.
Art. 14
Attività confessionali
Gli atti in materia spirituale della Comunità
Islamica in Italia, la distribuzione e affissione di pubblicazioni e stampati
di carattere religioso, all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto, nonché
nelle sedi delle Comunità islamiche, e le raccolte di fondi a finalità
religiose ivi eseguite, sono liberi e non soggetti a oneri.
Art. 15
Festività religiose
I musulmani che dipendono dallo Stato, da enti
pubblici o privati, o che esercitano attività autonome o commerciali, i
militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno
diritto di fruire, su loro richiesta, della festività religiosa del Venerdì.
Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del
lavoro, con eventuale recupero, in altri giorni, senza compenso straordinario,
delle ore lavorative non prestate.
Restano comunque salve le imprescindibili esigenze
dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico della Repubblica.
Tali disposizioni si applicano del pari alle
festività religiose islamiche dette della Rottura del Digiuno e del Sacrificio
di Abramo.
La datazione approssimativa di tali festività,
basata sul calendario lunare, viene comunicata dalla Comunità Islamica al
Ministero dell’Interno, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale all’inizio di
ciascun anno solare, ed è confermata alle autorità appena possibile.
Nel fissare le prove di esame o di concorso le
autorità civili competenti terranno conto dell’esigenza di rispetto delle
festività islamiche.
Si considerano giustificate, su richiesta di chi
esercita la potestà parentale ai sensi delle leggi dello Stato, o degli stessi
interessati, le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nei giorni festivi
islamici.
Art. 16
Assistenza religiosa: disposizioni generali
L’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad
altri servizi assimilati, nonché la degenza in ospedali, case di cura o di
assistenza pubblica, e la permanenza negli istituti di prevenzione e pena, non
possono dar luogo a ingiustificati impedimenti nell’esercizio della libertà
religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto.
È riconosciuto alle persone di Religione islamica,
che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, il diritto di
osservare, a loro richiesta, se possibile con l’assistenza della comunità
competente, le prescrizioni islamiche in materia alimentare. La macellazione secondo
il rito islamico continua a essere regolata dal decreto del Ministero della
Sanità dell’11 giugno 1980 (G.U. 20 giugno 1980, n. 168).
Art. 17
Assistenza spirituale ai militari
L’assistenza spirituale ai militari di Religione
Islamica è assicurata dalle Guide del culto designate a tal fine dalla Comunità
Islamica in Italia, approvate dalle Autorità militari competenti.
I militari di Religione islamica hanno diritto di
partecipare, in giorni e ore fissate d’intesa con le Autorità militari, alle
attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovino in
ragione del loro servizio, o in località viciniori.
Restano ferme le esigenze essenziali di servizio.
In caso di decesso in servizio di militari di
Religione islamica, il Comando militare avverte tempestivamente la Comunità
competente, per assicurare, d’intesa con i familiari del defunto, che le
esequie si svolgano secondo il rito islamico.
Art. 18
Assistenza spirituale agli infermi
L’assistenza spirituale ai ricoverati di Religione islamica
negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dalle
Guide del culto designate a tal fine dalla Comunità Islamica e indicate alle
Direzioni dei singoli istituti.
L’accesso di tali Guide ai predetti istituti è
libero e senza limitazioni di orario.
Le Direzioni dei singoli istituti comunicano
tempestivamente alla Comunità le richieste di assistenza spirituale avanzate
dai ricoverati, o dalle loro famiglie.
Art. 19
Assistenza spirituale ai detenuti
Ai detenuti di Religione Islamica è assicurata
l’assistenza spirituale, negli istituti penitenziali, dalle Guide del culto
designate a tale scopo dalla Comunità Islamica e approvate dalle Autorità
civili di sorveglianza.
Tali Guide, nella osservanza delle disposizioni di
sicurezza, possono visitare i detenuti previa autorizzazione delle Autorità di
sorveglianza. L’assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti, o
delle loro famiglie, o per iniziativa delle Guide del culto, in locali idonei
messi a disposizione dall’istituto penitenziario.
Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta
di assistenza spirituale, avanzata dai detenuti, la Comunità Islamica.
Art. 20
Istruzione religiosa nelle scuole pubbliche
Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nelle
quali, a norma della Costituzione della Repubblica, l’insegnamento è impartito
nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità
degli uomini, è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e sulla formazione
religiosa degli alunni di fede islamica.
La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di
coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di
non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato su richiesta
degli alunni o di coloro cui compete la potestà parentale ai sensi delle leggi
dello Stato.
Per dare reale efficacia a tale diritto,
l’ordinamento scolastico stabilisce che l’insegnamento religioso, previsto da
leggi dello Stato, non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli
alunni effetti comunque discriminanti, e che non siano previste forme di
insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di altre discipline. In ogni
caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o qualunque altra
pratica religiosa.
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere
pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla
Comunità il diritto, nell’ambito delle attività culturali previste
dall’ordinamento scolastico, di rispondere a eventuali richieste, provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo
studio del fatto religioso islamico. [I relativi oneri sono a carico della
Comunità Islamica].
Art. 21
Scuole islamiche
Alla Comunità Islamica in Italia, alle associazioni
ed enti islamici, è riconosciuto, in conformità alla Costituzione della
Repubblica, il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e
istituti di educazione.
A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata
piena libertà, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto
riguarda l’esame di Stato.
La Repubblica prende atto che la Comunità Islamica
prevede di istituire una scuola di formazione religiosa per le Guide del culto,
e di organizzare corsi scolastici e universitari aperti anche a non musulmani.
Art. 22
Matrimonio
La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei
sistemi di celebrazione a cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli
effetti civili al matrimonio celebrato secondo il rito islamico, davanti a una
Guida del culto, avente cittadinanza italiana, designata dalla Comunità
Islamica, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello
stato civile, previe pubblicazioni nella Casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai
sensi del precedente comma debbono comunicare tale intenzione all’ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando il
nominativo della Guida del culto designata.
L’ufficiale di stato civile, dopo aver proceduto
alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge, e rilascia ai nubendi un nulla
osta in duplice originale.
Nel nulla osta dovrà essere altresí attestato che il
predetto ufficiale ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi,
dando a essi lettura dei relativi articoli del codice civile.
Subito dopo la celebrazione, la Guida del culto
redige in duplice originale l’atto di matrimonio, allegando a esso il nulla
osta rilasciato dall’ufficiale di stato civile. L’atto di matrimonio, oltre
alla indicazione del nome e cognome della Guida del culto e dei testimoni,
contiene anche le dichiarazioni eventualmente rese dai coniugi a norma di legge.
Entro cinque giorni dalla celebrazione, la Guida del
culto trasmette, per la trascrizione, un originale dell’atto di matrimonio, con
allegato nulla osta, all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuta
la celebrazione.
L’ufficiale di stato civile, constatata la
regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione
nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento
dell’atto, dandone contestuale notizia alla Guida del culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione, anche se l’ufficiale di stato civile, che ha ricevuto l’atto,
abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
Art. 23
Cimiteri e funerali
I piani regolatori cimiteriali prevedono, su
richiesta della Comunità Islamica, reparti speciali per la sepoltura di defunti
musulmani.
Alla Comunità, che faccia domanda di avere un
reparto proprio, è data dal sindaco, in concessione, un’area adeguata del
cimitero comunale.
È garantita a tutti i musulmani la celebrazione del
rito funebre e la inumazione secondo la tradizione islamica, con sepoltura
perpetua.
A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a
carico degli interessati, o della Comunità, le concessioni di cui all’Art. 91
del d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni
novantanove anni.
Art. 24
Patrimonio artistico
Nel rispetto delle proprie tradizioni culturali, la
Comunità offre la propria collaborazione alle Autorità della Repubblica per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della
civiltà islamica in Italia.
Art. 25
Norme di attuazione
Le Autorità competenti, nell’emanare norme di
attuazione della legge emanata sulla base della presente Intesa, terranno conto
delle esigenze fatte loro presenti dalla Comunità Islamica, e avvieranno, se
richieste, opportune consultazioni.
Art. 26
Modificazioni della Intesa
Ove una delle parti ravvisasse la opportunità di
modifiche al testo della Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine
per procedere a una amichevole rivalutazione della normativa.
Art. 27
Disposizioni finali
Con l’entrata in vigore della legge emanata sulla
base della presente Intesa, cessano di avere efficacia e applicabilità nei
confronti della Comunità Islamica in Italia le disposizioni della legge 24
giugno 1929, n. 1159, e del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289.