Roma, mercoledì 10 gennaio 2007

 

CAMERA DEI DEPUTATI, Commissione Affari Costituzionali

Indagine conoscitiva sulla legge sulla Libertà Religiosa

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

 

 

Audizione dei componenti della Consulta per l'Islam italiano.

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa, l’audizione dei componenti della Consulta per l’Islam italiano.

Vi ringrazio di essere qui. Come sapete, il tema dell’indagine conoscitiva è quello della libertà religiosa; stiamo infatti esaminando una proposta di riforma che riguarda questa materia. Il relatore su tale proposta, onorevole Zaccaria, introdurrà brevemente il tema, in modo che per voi sia più agevole intervenire.

 

ROBERTO ZACCARIA. La Commissione affari costituzionali della Camera sta svolgendo in questa settimana un ciclo di audizioni sulla libertà religiosa legate ad una proposta di legge in materia. Su questa proposta, molto importante, il Parlamento lavora ormai da tre legislature. Si lavora quindi su testi che sono stati elaborati all’inizio degli anni Novanta, alla fine della cosiddetta “stagione delle intese ”, che ha seguito il nuovo Concordato con la Chiesa cattolica e una serie di intese che lo Stato ha adottato con alcune confessioni religiose. In quel periodo è stata elaborata questa proposta di legge, che poi è giunta in Parlamento ed è stata discussa nel corso della XIII e della XIV legislatura. Ripartiamo, all’inizio di questa legislatura, con un impianto normativo che sostanzialmente risale agli inizi degli anni Novanta. Ciò può essere, da una parte, un pregio, data la stabilità di alcuni istituti, ma, dall’altra, anche un difetto, perché il testo in questione non tiene conto, inevitabilmente, dei cambiamenti avvenuti dal 1990 ad oggi. Il fatto che il Parlamento lavori da tre legislature su questa materia è anche la dimostrazione della difficoltà del compito che abbiamo di fronte.

La Costituzione, come è noto, aveva innovato profondamente il regime giuridico del fenomeno religioso, che in Italia risaliva agli anni Trenta, epoca del Concordato e della cosiddetta legge sui culti ammessi. Questa situazione è stata modificata profondamente dalla Carta costituzionale, che ha dettato una serie di principi cardine molto importanti. Il fenomeno religioso è una delle libertà che viene disciplinata con maggiore ampiezza nel testo costituzionale. Mentre un’altra libertà importantissima, quella di espressione, è contemplata in un solo articolo, il 2I, e in parte nell’articolo 15, la libertà religiosa è trattata in maniera esplicita dal legislatore costituzionale nell’articolo 3, che vieta le discriminazioni, nell’articolo 7, che riferendosi alla Chiesa cattolica detta il principio della sovranità ed indipendenza dei due ordinamenti, nell’articolo 8, che detta il principio fondamentale dell’eguale libertà, e negli articoli 19 e 20, che riguardano la libertà religiosa in senso pieno, come fenomeno sia individuale che collettivo, sia positivo che negativo. Quindi, lo spettro di tutela è amplissimo. Non mi soffermo su questi principi perché, ovvia­mente, sono ben conosciuti. Forse, viene meno sottolineata l’ampiezza della tutela costituzionale.

Questi principi sono stati sviluppati da una altrettanto ampia giurisprudenza co­stituzionale, che via via è intervenuta, dando attuazione, come spesso è successo in tanti altri campi legati a simili materie, ai questi principi costituzionali, stabilendo il principio dell’eguale libertà e giudicando incostituzionali le norme che non realizzavano quei principi. Com’è noto, la Corte costituzionale non può fare più di tanto, perché, come si dice, “ha la gomma, ma non la penna”, anche se in realtà la Corte, cancellando, ha scritto.

C’è inoltre da tener conto di una rilevante normativa internazionale in materia, che a volte sviluppa i principi contenuti nella nostra Costituzione. Tra i principi più importanti richiamati dalla Costituzione e messi a fuoco dalla Corte, anche se è difficile fare una gradazione tra i principi enunciati nel testo costituzionale, c’è quello della laicità dello Stato. Questo principio, pur non essendo formalmente contenuto nella Costituzione, analogamente ad un altro principio, quello del pluralismo, che non è espressamente indicato nel testo costituzionale, è stato riconosciuto dalla Corte come principio fondamentale della libertà di espressione. Allo stesso modo, il principio di laicità è stato definito dalla Corte come principio supremo del nostro ordinamento e, come tale, in grado di costituire un parametro nei confronti delle norme di rango superiore, con riferimento anche agli stessi Patti lateranensi.

È naturale, quindi, che questo principio di laicità informa, o deve informare, e se ciò non è evidente dovremmo prevedere nell’articolo 1 un richiamo specifico (ricordo che in sede di discussione generale alcuni interventi, come quello del collega

Russo, hanno sottolineato questa esigenza). Il principio, che secondo me è implicito, va reso esplicito. Si tratta di una modifica di non poco conto da inserire nella struttura del testo normativo.

La proposta di legge in esame è dunque una proposta di legge di attuazione costituzionale; lo dico oggi e lo dirò anche domani, quando incontreremo gli esperti che si occupano di questa materia, perché qualcuno potrebbe pensare ad un regime costituzionale diverso, ad un regime di separazione. In realtà, il regime costituzionale è dato, è quello che vi ho appena tratteggiato e dobbiamo attuano. Tale attuazione non si riferisce alla Chiesa cattolica, che ha una sua disciplina nell’articolo 7 della Costituzione e nel relativo Concordato del 1984, ma a tutte le altre religioni esistenti nel nostro paese, una ricchezza rilevante ed antica, che riguarda una platea vasta.

C’è poi un obiettivo concreto e molto preciso, che è l’obiettivo primo di questa proposta di legge, quello di superare, abrogandola, la legislazione degli anni Trenta sui culti ammessi, dando piena effettività ai principi costituzionali. Questo, ripeto, è l’obiettivo primario. Nel corso dell’audizione di ieri ho affermato che alcuni principi della legge del 1929 non andrebbero abrogati e che potrebbero essere ripresi nel nostro testo. Va abrogata l’impalcatura generale, la filosofia di fondo, salvando comunque alcune disposizioni.

Il secondo obiettivo di questa proposta di legge è quello di dettare una disciplina generale del fenomeno della libertà religiosa, un trattamento più garantito del fenomeno religioso in generale, in modo da rendere meno urgente e meno necessario il problema delle intese, che pure resteranno una possibilità, per disciplinare - questo sarebbe l’ideale - in modo particolare determinati e singoli istituti. Le intese sono state introdotte anche per la necessità di disciplinare fenomeni che, se ci fosse stata una legge di questo tipo in tema di libertà religiosa, non sarebbe stato necessario disciplinare. Però per alcuni istituti, quando concorre la volontà della confessione religiosa e dello Stato si può utilizzare questo strumento.

La terza osservazione, di carattere generale (perfino ovvia, ma non è mai inutile ripetere questi concetti), è che la società nella quale questa proposta di legge andrà applicata è una società plurale, caratterizzata da diverse etnie, culture e religioni. Allo stesso traguardo guardano altre proposte di legge come ho già detto nel corso di precedenti interventi -, come quella sulla cittadinanza e sull’immigrazione, che sono strutturalmente diverse in sé ma tutte guardano a questa società, che in parte è già un dato di fatto ma che in parte va costruita (le società, ovviamente, si costruiscono sui diritti e sui doveri).

Non credo di dover descrivere l’impianto della proposta di legge, perché posso rinviare alla relazione che ho svolto in Commissione alcune settimane fa. Ritengo di dover segnalare soltanto, che, oltre agli obiettivi da me citati, prende corpo più nitidamente, anche attraverso le audizioni che stiamo svolgendo, una sorta di triplice regime che si può individuare nella proposta di legge, a prescindere dal rapporto con la religione cattolica.

Un primo regime generale è valido per tutti i soggetti, singoli o associati, anche se privi di riconoscimento, perché la Costituzione attribuisce la libertà ai soggetti, tutti: questo è il regime che viene disciplinato dalla prima parte della proposta di legge. Alcuni colleghi universitari mi segnalavano l’esigenza di spostare alcune parti, disciplinate negli articoli successivi, nella prima parte, dove andrebbe contemplato il regime generale, con una serie di conseguenze legate al riconoscimento ditali diritti.

Una seconda parte riguarda il regime per i soggetti in qualche modo riconosciuti od organizzati, in applicazione dell’articolo 8, secondo comma. C’è qui il problema del rapporto con gli statuti e con l’ordinamento dello Stato. Dal riconoscimento della personalità giuridica discende una particolare valutazione che lo Stato fa, ma che deve avere come punto di riferimento il rispetto dei principi generali del nostro ordinamento costituzionale, che presiedono al riconoscimento.

È stata avvertita l’esigenza, sottolineata da varie parti, che vi siano certezze in tale procedimento; questo discorso vale, ovviamente, anche per la pubblica amministrazione. Il procedimento non può essere troppo lungo e occorre che non vi sia discrezionalità, perché siamo in presenza di diritti e quindi la discrezionalità deve essere parametrata da indicazioni molto precise. Credo che la proposta di legge sia chiara al riguardo, ma potremmo essere più chiari, se necessario.

C’è poi un terzo regime, quello delle intese, che concettualmente riguarda i soggetti che hanno già ottenuto il riconoscimento, che vogliano concludere una intesa con lo Stato. Questo terzo regime dovrebbe diventare eccezionale, particolare, per quei soggetti che con lo Stato stabiliscono questo tipo di rapporto.

Naturalmente, non si possono concludere le intese e poi aspettare anni per l’intervento parlamentare. Lo Stato può decidere se concludere o meno l’intesa - cioè non c’è un diritto all’intesa -, ma, una volta che essa è stata portata a conclusione, deve sottoporla al Parlamento per l’approvazione, perché l’attesa è ingiustificata.

In conclusione - oggi il mio intervento è stato più lungo ma ho anche tenuto conto del dibattito svoltosi nelle sedute precedenti -, alcuni istituti richiedono un particolare tipo di attenzione, soprattutto quando si tende a dare ad essi una conseguenza sul piano dell’ordinamento generale dello Stato. Infatti, se ciò avviene sostanzialmente in un regime di separazione totale, non ci sono problemi, ma quando si tratta di dare ad essi un’efficacia con riferimento all’ordinamento dello Stato, allora questi istituti richiedono un’attenzione particolare.

Ho segnalato due punti che sono stati oggetto di discussione sia in Commissione sia nel corso delle audizioni, il regime dell’insegnamento e quello del matrimonio (ovviamente con effetti civili).

Al regime di insegnamento si riferiscono due disposizioni, presenti nei testi, che riguardano il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose ed il profilo della libertà religiosa nella scuola pubblica. Si potrebbe trattare un terzo profilo, quello relativo al diritto di istituire scuole da parte delle confessioni religiose. Questo rientra nel tema della libertà di insegnamento, ma è chiaro che le libertà hanno delle sovrapposizioni e dei contatti: chiaramente, la libertà di insegnamento e di religione sono vicine. Da questo punto di vista, tali vicende richiedono una messa a fuoco precisa, soprattutto quando parliamo non del regime base, ma di quello con il riconoscimento o, addirittura, del sistema delle intese.

La stessa cosa vale per il matrimonio. Si è discusso in una certa misura del problema della lettura degli articoli del codice civile. Gli attuali testi di legge prevedono un regime ottativo, cioè la possibilità della lettura di questi articoli in sede di pubblicazioni oppure durante il rito religioso. Le soluzioni apparse sono diverse. Naturalmente, nelle intese il regime ottativo è presente, ma, insisto, dobbiamo stabilire la regola generale, e poi le intese avranno delle discipline che possono essere particolari. In molti casi è emersa l’idea prevalente di stabilire la lettura degli articoli del codice civile in sede di pubblicazioni, dicendo che il matrimonio rimane fatto secondo il rito religioso. Naturalmente, anche su tale aspetto saremmo interessati a conoscere la vostra opinione.

Sui problemi di cui ho parlato o su quelli che riterrete di sottoporci vi ascolteremo con attenzione, perché dalle audizioni svolte fino a questo momento abbiamo tratto indicazioni utili per il nostro lavoro.

 

PRESIDENTE.  Ringrazio l’onorevole Zaccaria.

Do ora la parola ai nostri ospiti.

 

YAHYA SERGIO YAHE PALLAVICINI,

 

Membro della Consulta per l’islam italiano. Ringrazio la Commissione per l’interessante e importante occasione di confronto istituzionale che ci è stata offerta. Spero che questa iniziativa dia anche un contributo in termini di maggiore qualità e conoscenza per l’esame delle proposte di legge in materia di libertà religiosa.

Ho strutturato metodologicamente la mia preparazione a questa audizione cercando di configurare uno scenario applicativo. In altri termini, mi sono domandato quale potrebbe essere tale scenario, relativamente alla comunità islamica attuale, se una delle proposte di legge, quella di iniziativa dell’onorevole Boato o quella dell’onorevole Spini, dovesse essere approvata. Evidentemente, si tratta di uno scenario immaginario, che però vorrebbe configurare alcuni aspetti concreti delle varie situazioni relativamente alla specificità della confessione islamica.

In quest’ottica, vorrei fare una premessa, che si collega ad alcuni passaggi degli interventi svolti soprattutto da Ejaz Ahmad e da Mario Scialoja, nonché all’intervento dell’onorevole Allam. Esiste, infatti, un problema, emerso anche nel corso del dibattito che ha preceduto questa audizione, vale a dire il rischio di una confusione, di una associazione o di una collusione tra il vero Islam, autentico, plurale e caratterizzato, come sottolineava, il presidente Violante, da una sua varietà e da una rappresentanza orizzontale, ed una nicchia o una frangia estremista e formalista, che nulla ha a che fare con esso e che, piuttosto, prende a prestito o strumentalizza alcuni valori e principi dell’Islam per logiche di potere, tra l’altro anche a discapito del senso nobile e autentico del fare politica. Questo è il primo chiarimento metodologico che volevo fare.

Per quanto riguarda i singoli temi, per brevità mi riferirò solo ad alcuni di essi, uno dei quali è stato già trattato, nella sua introduzione, dall’onorevole Zaccaria. La CO.RE.IS, la Comunità islamica italiana, che oggi rappresento, ed anche io personalmente, siamo sostanzialmente favorevoli e consideriamo positivamente queste due iniziative legislative, in particolare quella dell’onorevole Spini, per via di una sfumatura che spiegherò. Anche da parte islamica, condividiamo l’impostazione e l’opportunità di una nuova disciplina.

L’unica preoccupazione, peraltro già sottolineata, attiene, a mio avviso, al rischio di rendere meno urgente, meno necessario o, addirittura, eventuale lo strumento dell’intesa. La preoccupazione, a mio avviso, è che non si sostituisca, con la nuova legge, lo strumento dell’intesa, alla quale non vorrei dare un’interpretazione ed un valore simbolico. Infatti, essa ha un valore concreto, a nostro modo di vedere, poiché rappresenta un modello, anche italiano, di dialogo e di accordo, ufficiale e concreto, fra Stato laico e confessioni religiose, che potrebbe essere, forse, di esempio per altri sistemi democratici, in Europa e altrove. Infatti, non è laicisticamente discriminante nei confronti delle religioni e non è indifferente nei confronti della dimensione spirituale, ma cerca di disciplinare il rapporto sulla base di una sana laicità e di una integrazione qualificata tra le varie rappresentanze delle confessioni religiose esistenti in Italia.

In questo consiste lo strumento dell’intesa, e a me sembra molto importante. Se fosse sostituita con un altro strumento, ci sarebbero almeno due aspetti negativi.

Innanzitutto, si creerebbe una situazione di fatto per cui solo alcune confessioni, e non altre, stipulerebbero una intesa con lo Stato italiano. Ne deriverebbe una disparità e, se posso dirlo, una possibile discri­minazione di standard o di discernimento tra confessioni, che non auspico. Al contrario, auspico che tutte le confessioni religiose possano essere riconosciute e sancite da una intesa, se lo Stato lo ritiene opportuno, anche dopo l’approvazione di queste proposte di legge. In secondo luogo, tra i vari benefici derivanti dall’intesa, c’è anche lo strumento, di non poco significato, del finanziamento derivante dal contributo dell’8 per mille dell’Irpef, che potrebbe agevolare la gestione di opere o attività di culto anche da parte della confessione islamica. Tutto questo rafforza, come minimo, la nostra preoccupazione o attenzione nei confronti dello strumento dell’intesa.

Ho svolto anche un marginale approfondimento su un tema che è stato molto ben illustrato  dall’onorevole  Zaccaria, quello della complementarietà tra la “maturazione” di queste proposte di legge sulla libertà religiosa e i progetti di legge in materia di cittadinanza. In effetti, le iniziative possono andare nella stessa direzione o, comunque, aprire un nuovo scenario di ciò che definisco come una nuova identità della cittadinanza italiana.

Entrando nel merito della questione dei ministri del culto, rinvengo quella che, a mio avviso, è l’unica sostanziale differenza fra le proposte di legge Boato e Spini. A tale riguardo, esprimo una preferenza per l’iniziativa dell’onorevole Spini. Infatti, quest’ultima cerca di disciplinare proprio il problema dei ministri del culto e, nel mio immaginario, una tale regolamentazione credo possa essere a beneficio della confessione e della comunità islamica. In attesa del riconoscimento effettivo di un ente giuridico al quale sia eventualmente demandata la responsabilità di formare e organizzare i ministri del culto e quant’altro, e in attesa di un’auspicabile intesa tra lo Stato ed un ente esponenziale, con una rappresentanza plurale, condivisa e auspicabilmente unitaria della confessione islamica, credo sia utile e quanto mai opportuno che il Ministero dell’interno - così come è stato proposto - possa non tanto sancire, nel senso di scegliere, quanto coadiuvare, eventualmente di concerto con la Consulta o con il contributo di consiglieri del ministro per l’Islam, nella predisposizione di un albo degli imam. Di questo si è parlato anche con l’onorevole Allam.

Agli imam riconosciuti ed inseriti in tale albo dovrebbe essere attribuita la responsabilità della gestione delle attività, in attesa, come dicevo, del riconoscimento di un ente o di una auspicabile intesa. Ciò permetterebbe di disciplinare, regolare e rendere trasparente, almeno per quanto riguarda la nostra religione, l’Islam, l’attività degli imam. Il problema è non tanto quello di evitare che ci siano imam “fai da te” ma quello della esistenza, purtroppo, di falsi imam, di predicatori di odio, cioè di persone che utilizzano i sermoni e il titolo di imam per veicolare una propaganda proselitaria, che si autodefinisce religiosa, e per preparare un terreno ideologico che fomenti una rivolta, una società parallela o una rivoluzione ideologica di matrice islamista. Come musulmani, questo noi non lo vogliamo e riteniamo particolarmente importante una regolamentazione e una disciplina degli imam, cui potremmo affidare la responsabilità di isolare le frange più estremiste o ideologicamente connotate.

L’ultimo tema, per quanto ci riguarda, è quello principale ed è già stato sollevato in precedenza.

In conclusione, vengo alla questione dell’interlocutore islamico: si tratta di un altro aspetto a favore di questa proposta di legge, che ribadisce quanto già previsto, ma non esplicitato. Tale proposta di legge prevede (e questo, a mio giudizio, è un pericolo) che un ente non riconosciuto possa richiedere un’intesa: ciò, nel caso islamico, potrebbe portare - lo dico per tutelare gli interessi di coloro che credono nei veri principi dell’islam - ad una confusione abbastanza grave. Infatti, qualunque confessione religiosa potrebbe tentare di chiedere un’intesa al Ministero dell’interno, anche se non riconosciuta. Vero è che il Ministero dell’interno dovrebbe fare le opportune verifiche.

Personalmente, ritengo che, invece, una doppia verifica da parte del Ministero dell’interno e del Consiglio di Stato, anche per quanto riguarda l’Islam (considerata anche la frangia dei Fratelli musulmani che tanto contamina sia il mondo islamico sia, purtroppo, l’Islam in Italia, come bene ha sostenuto Ejaz Ahmad), rappresenterebbe uno strumento di tutela dei veri musulmani - lo dico molto chiaramente -, di verifica e di controllo, e garantirebbe la reale laicità dello Stato italiano da parte delle istituzioni. Tra l’altro, faccio presente che l’organizzazione che rappresento ha già ottenuto il parere favorevole del ministro dell’interno e del Consiglio di Stato; ma da cinque anni, purtroppo, siamo in attesa di una valutazione di opportunità politica che, inspiegabilmente, non arriva. Colgo l’occasione per auspicare che tale processo possa giungere a maturazione.

Se ciò avvenisse, nello scenario attuale vi sarebbero un ente riconosciuto culturalmente (il Centro islamico culturale d’Italia) ed un ente riconosciuto tra le associazioni religiose, e si potrebbe già configurare la maturazione - come diceva Ejaz Ahmad - di una federazione di correnti, associazioni e movimenti dell’Islam moderato o autentico d’Italia, che insieme possano richiedere formalmente un’intesa. Tutto ciò ponendo paletti chiari ad associazioni che assumono determinate configurazioni, non per colpa nostra né per iniziativa o ingerenza dello Stato: non si può riconoscere un’associazione che non garantisce i principi di fedeltà all’ordinamento giuridico o al sistema democratico. Questo mi sembra lo scenario più auspicabile.

Ho inviato alla segreteria della Commissione affari costituzionali una relazione scritta che sarà a disposizione dei membri della Commissione.

Vorrei concludere il mio intervento riferendomi ad una questione che non ho sollevato e che tocca temi di ordine generale. Giuridicamente, forse, non vi è alcuna possibilità di chiarire tale questione, che non riguarda l’Islam. È un problema di principio: non esiste una distinzione chiara tra religioni e sette. Vorrei far presente questo problema: se in futuro un partito politico di matrice islamica, tra virgolette, volesse chiedere il riconoscimento o un’intesa, o se l’associazione degli ufologi o l’associazione degli agnostici razionalisti volessero chiedere un’intesa, questa legge potrebbe in qualche modo trovare applicazione? È un tema che riguarda lo Stato.

La Chiesa cattolica, la comunità islamica, la comunità ebraica e altre religioni potrebbero non avere nessun diritto a sindacare; ma potrebbero avere qualche legittimo imbarazzo per essere comunque accomunate o affiancate ad associazioni che, tutto sommato, non hanno nulla a che vedere con la religione. Si tratta di una questione che richiederebbe un chiarimento.