Proposta di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia

a cura della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana

 

Art. 1 - Disposizioni generali

I rapporti fra lo Stato italiano e la Comunità Islamica in Italia, relativi agli interessi e alle attività cultuali e devozionali degli appartenenti alla Religione islamica residenti nel territorio della Repubblica, sono regolati dalla legge sulla base della presente Intesa.

Ai fini della presente Intesa, si considerano cultuali e devozionali gli interessi e le attività inerenti all’esercizio del culto pubblico e privato, alla testimonianza della fede e alla edificazione spirituale di coloro che aderiscono alla Religione islamica, nonché quelli concernenti la formazione religiosa e culturale delle Guide del culto preposte alla direzione della Preghiera e alla impartizione degli insegnamenti fondamentali della tradizione islamica.

Resta inteso che tutti gli interessi e le attività di altra natura, inclusi quelli di assistenza e beneficenza, di istruzione ed educazione, rimangono soggetti all’ordinamento giuridico della Repubblica che seguiterà a disciplinarli in conformità ai propri princìpi, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

Art. 2 - I pilastri della Religione islamica

La Repubblica italiana prende atto che la Religione islamica poggia su cinque pilastri fondamentali. Il primo, costitutivo dell’atto stesso di adesione all’Islâm, consiste nella Testimonianza di Fede per la quale “non v’è Dio se non Iddio, e Muhammad è l’Inviato di Dio”. Il secondo è rappresentato dalla Preghiera rituale. Il terzo dalla Elemosina rituale. Il quarto pilastro è costituito dal Digiuno nel mese di Ramadan. Il quinto dal Pellegrinaggio alla Mecca. 

Art. 3 - Libertà religiosa

In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto a tutti gli appartenenti alla Religione islamica in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, lingua, etnia, e altre condizioni personali e sociali, il diritto di professare e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto e i riti.

È garantita agli appartenenti alla Religione islamica, alle loro associazioni e organizzazioni, la piena libertà di manifestazione del pensiero religioso con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

È loro parimenti assicurata, in fatto di tutela e promozione degli interessi cultuali e devozionali, la libertà di riunione, anche in luogo pubblico, senza ingerenze delle autorità civili. Per le riunioni in luogo pubblico aventi altre finalità, resta invece inteso che occorre darne preavviso alle competenti autorità civili, le quali non potranno tuttavia vietarle se non per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 4 - Tutela penale

È assicurata in sede penale la parità di tutela del diritto di libertà religiosa, senza discriminazioni fra persone e culti.

Il disposto dell’Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza religiosa.

Art. 5 - Preghiera rituale

La Repubblica, nel prendere atto che la Preghiera rituale islamica, previa abluzione, si compie cinque volte al giorno, all’alba, a mezzogiorno, di pomeriggio, al tramonto e di notte, in fasce orarie che variano nel corso dell’anno, si impegna a garantire, nel rispetto della riservatezza, il dignitoso esercizio di tale pratica rituale negli uffici pubblici, e a favorirlo anche nei luoghi di lavoro privato.

La Comunità Islamica comunicherà al Ministero dell’Interno i relativi orari, distribuiti per Regioni, da pubblicare sulle Gazzette ufficiali regionali all’inizio di ciascun anno solare.

In corrispondenza delle fasce orarie di preghiera, viene prevista la possibilità di pause, nei luoghi di lavoro e nelle scuole, della durata di quindici minuti ciascuna, salvo recupero o computo ai fini retributivi.

Coloro che non sono in grado di avvalersi, per ragioni di servizio, della festività del Venerdì, hanno comunque il diritto, salvo casi di assoluta eccezionalità, di partecipare alla Preghiera della fascia oraria di mezzogiorno, della durata di tre quarti d’ora circa, recandosi nel luogo di culto più vicino.

 Art. 6 - Elemosina rituale

La Repubblica, nel prendere atto che le entrate della Comunità Islamica, e delle organizzazioni islamiche giuridicamente costituite, sono rappresentate dalle elemosine rituali, in denaro o in beni, dovute annualmente dai fedeli, consente la deducibilità di tali contributi dal reddito complessivo imponibile, assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Detti contributi sono deducibili, relativamente al periodo di imposta per il quale sono stati versati, fino alla concorrenza del dieci per cento del reddito imponibile, e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire ottomilioni.

Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.

Al termine di ogni triennio, a partire dall’anno di sottoscrizione della presente Intesa, una Commissione mista procederà alla eventuale revisione dell’importo deducibile.

Fermo restando la possibilità dei fedeli di devolvere annualmente elemosine rituali, in denaro o beni, a famiglie bisognose e organizzazioni islamiche, la Comunità Islamica concorre alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito liquidata dagli uffici pubblici sulla base delle dichiarazioni annuali.  

Art. 7 - Digiuno rituale

La Repubblica, nel prendere atto del valore rituale del Digiuno del mese di Ramadan, si impegna ad agevolare l’attuazione di tale pratica religiosa, riducendo, se necessario, di un’ora, negli uffici e nelle scuole pubbliche, l’orario lavorativo delle persone di Religione Islamica, in coincidenza con il pasto rituale che si compie prima dell’inizio del Digiuno e al momento della sua interruzione, e favorendo il rispetto di tale pratica cultuale anche nell’ambito del lavoro privato.

Si provvederà all’eventuale recupero, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate.

Il termine approssimativo iniziale e quello finale del Digiuno, determinati annualmente dalla Comunità Islamica che ne darà notizia al Ministero dell’Interno, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale all’inizio di ciascun anno, mentre le date esatte vengono comunicate alle autorità appena possibile.

Saranno favorite le richieste dei dipendenti di Religione islamica che intendano fruire delle ferie annuali durante il periodo del mese di Ramadan.

Art. 8 - Pellegrinaggio rituale

La Repubblica italiana si impegna ad agevolare, per le persone di Religione islamica che ne facciano richiesta, il compimento del Pellegrinaggio rituale alla Mecca, nel periodo comunicato al Ministero dell’Interno dalla Comunità Islamica, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale all’inizio di ciascun anno solare.

A tal fine si impegna a concedere i necessari permessi al personale dipendente dagli uffici pubblici, e ad agevolare analoghe concessioni da parte dei datori di lavoro privati, salvo recupero, in entrambi i casi, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate.

Alle persone di Religione islamica di cittadinanza non italiana, regolarmente residenti in Italia, è garantito il rientro nel territorio della Repubblica in occasione di un unico Pellegrinaggio rituale.

Art. 9 - Abbigliamento e alimentazione

Fermo il diritto delle persone di Religione islamica di vestirsi, anche in luogo pubblico, secondo le loro tradizioni, è consentito a coloro che ne facciano richiesta di mantenere il capo coperto anche nelle foto dei documenti personali, purché ne sia sufficientemente garantita la riconoscibilità.

Restano ferme le norme di sicurezza generale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nella gestione del servizio mensa dipendente dalle pubbliche Amministrazioni, la Repubblica assicura la fruibilità, da parte del personale di Religione musulmana, di cibi e bevande consentiti dalla tradizione islamica, e favorisce l’adozione di analoghe iniziative nell’ambito del lavoro privato. 

Art. 10 - Enti islamici

Ferma restando la personalità giuridica delle organizzazioni islamiche presenti in Italia, altre istituzioni ed enti islamici, aventi sede nel territorio della Repubblica, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini cultuali e devozionali, abbiano sede in Italia e un proprio patrimonio sufficiente, e siano rappresentati giuridicamente e di fatto da cittadini italiani aventi domicilio in Italia.

Il relativo riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Gli enti islamici, civilmente riconosciuti, devono essere iscritti nel pubblico registro delle persone giuridiche. In tale registro, con le indicazioni prescritte dagli Artt. 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli amministratori ai quali spetta la rappresentanza.

Le attività degli enti islamici civilmente riconosciuti, le quali non abbiano natura esclusivamente cultuale o devozionale, restano soggette alle comuni disposizioni di legge.

Il mutamento dei fini dell’ente comporta la revoca del riconoscimento della relativa personalità giuridica. 

Art. 11 - Edifici di culto

La Repubblica italiana si impegna a secondare il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione, su domanda della Comunità Islamica, di nuove moschee e per l’apertura di nuove sale di preghiera, in rispondenza ai bisogni spirituali della popolazione di Religione islamica, e nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei vincoli ambientali e artistici.

Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto islamico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fin tanto che tale destinazione non sia cessata con il consenso della Comunità Islamica.

Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, udita la Comunità Islamica.

Salvo i casi di urgente necessità, o di gravi turbative dell’ordine pubblico, le forze di polizia non possono entrare in tali edifici se non previo avviso e presi accordi con la Comunità Islamica.

 Art. 12 - Gestione degli edifici di culto

La Comunità Islamica, che ha richiesto l’apertura del luogo di culto, si preoccuperà di nominare, per ciascuna moschea o sala di preghiera, una Guida del culto, affiancata da un Consiglio di gestione, nominato dalla Comunità.

Tale Consiglio ha la responsabilità della raccolta di elemosine, contributi, donazioni, lasciti testamentari, e della gestione ordinaria del luogo di culto.

I nomi e cognomi e le funzioni dei membri del Consiglio di gestione, unitamente a quelli delle Guide del culto, sono trasmessi al Ministero dell’Interno.

 Art. 13 - Guide del culto

Alle Guide del culto, nominate dalla Comunità Islamica in Italia, è assicurato il libero esercizio del proprio ministero cultuale e devozionale. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità civili informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

I nomi e le funzioni delle Guide del culto, anche quali responsabili dei luoghi di culto, vengono comunicati al Ministero dell’Interno.

Le Guide del culto di cui al precedente comma sono esonerate, su loro richiesta, dal servizio militare. In caso di mobilitazione generale, se chiamate alle armi, esercitano la loro funzione nelle forze armate.

I provvedimenti in materia spirituale, nell’ambito della Comunità Islamica, sono presi senza ingerenze dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali. Resta inteso che dette comunità conformeranno la propria disciplina interna al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.

È escluso ogni ricorso agli organi dello Stato per l’esecuzione dei provvedimenti delle comunità medesime nelle materie spirituali e disciplinari di loro competenza. 

Art. 14 - Attività confessionali

Gli atti in materia spirituale della Comunità Islamica in Italia, la distribuzione e affissione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso, all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto, nonché nelle sedi delle Comunità islamiche, e le raccolte di fondi a finalità religiose ivi eseguite, sono liberi e non soggetti a oneri.

Art. 15 - Festività religiose

I musulmani che dipendono dallo Stato, da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonome o commerciali, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, della festività religiosa del Venerdì. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, con eventuale recupero, in altri giorni, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate.

Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico della Repubblica.

Tali disposizioni si applicano del pari alle festività religiose islamiche dette della Rottura del Digiuno e del Sacrificio di Abramo.

La datazione approssimativa di tali festività, basata sul calendario lunare, viene comunicata dalla Comunità Islamica al Ministero dell’Interno, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale all’inizio di ciascun anno solare, ed è confermata alle autorità appena possibile.

Nel fissare le prove di esame o di concorso le autorità civili competenti terranno conto dell’esigenza di rispetto delle festività islamiche.

Si considerano giustificate, su richiesta di chi esercita la potestà parentale ai sensi delle leggi dello Stato, o degli stessi interessati, le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nei giorni festivi islamici.

 Art. 16 - Assistenza religiosa: disposizioni generali

L’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, nonché la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica, e la permanenza negli istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo a ingiustificati impedimenti nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto.

È riconosciuto alle persone di Religione islamica, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, il diritto di osservare, a loro richiesta, se possibile con l’assistenza della comunità competente, le prescrizioni islamiche in materia alimentare. La macellazione secondo il rito islamico continua a essere regolata dal decreto del Ministero della Sanità dell’11 giugno 1980 (G.U. 20 giugno 1980, n. 168).

 Art. 17 - Assistenza spirituale ai militari

L’assistenza spirituale ai militari di Religione Islamica è assicurata dalle Guide del culto designate a tal fine dalla Comunità Islamica in Italia, approvate dalle Autorità militari competenti.

I militari di Religione islamica hanno diritto di partecipare, in giorni e ore fissate d’intesa con le Autorità militari, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovino in ragione del loro servizio, o in località viciniori.

Restano ferme le esigenze essenziali di servizio.

In caso di decesso in servizio di militari di Religione islamica, il Comando militare avverte tempestivamente la Comunità competente, per assicurare, d’intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito islamico.

 Art. 18 - Assistenza spirituale agli infermi

L’assistenza spirituale ai ricoverati di Religione islamica negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dalle Guide del culto designate a tal fine dalla Comunità Islamica e indicate alle Direzioni dei singoli istituti.

L’accesso di tali Guide ai predetti istituti è libero e senza limitazioni di orario.

Le Direzioni dei singoli istituti comunicano tempestivamente alla Comunità le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati, o dalle loro famiglie.

 Art. 19 - Assistenza spirituale ai detenuti

Ai detenuti di Religione Islamica è assicurata l’assistenza spirituale, negli istituti penitenziali, dalle Guide del culto designate a tale scopo dalla Comunità Islamica e approvate dalle Autorità civili di sorveglianza.

Tali Guide, nella osservanza delle disposizioni di sicurezza, possono visitare i detenuti previa autorizzazione delle Autorità di sorveglianza. L’assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti, o delle loro famiglie, o per iniziativa delle Guide del culto, in locali idonei messi a disposizione dall’istituto penitenziario.

Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta di assistenza spirituale, avanzata dai detenuti, la Comunità Islamica.

Art. 20 - Istruzione religiosa nelle scuole pubbliche

Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nelle quali, a norma della Costituzione della Repubblica, l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità degli uomini, è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e sulla formazione religiosa degli alunni di fede islamica.

La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato su richiesta degli alunni o di coloro cui compete la potestà parentale ai sensi delle leggi dello Stato.

Per dare reale efficacia a tale diritto, l’ordinamento scolastico stabilisce che l’insegnamento religioso, previsto da leggi dello Stato, non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti, e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o qualunque altra pratica religiosa.

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Comunità il diritto, nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico, di rispondere a eventuali richieste, provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso islamico. [I relativi oneri sono a carico della Comunità Islamica].

Art. 21 - Scuole islamiche

Alla Comunità Islamica in Italia, alle associazioni ed enti islamici, è riconosciuto, in conformità alla Costituzione della Repubblica, il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto riguarda l’esame di Stato.

La Repubblica prende atto che la Comunità Islamica prevede di istituire una scuola di formazione religiosa per le Guide del culto, e di organizzare corsi scolastici e universitari aperti anche a non musulmani.

Art. 22 - Matrimonio

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione a cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo il rito islamico, davanti a una Guida del culto, avente cittadinanza italiana, designata dalla Comunità Islamica, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella Casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma debbono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando il nominativo della Guida del culto designata.

L’ufficiale di stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, e rilascia ai nubendi un nulla osta in duplice originale.

Nel nulla osta dovrà essere altresí attestato che il predetto ufficiale ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando a essi lettura dei relativi articoli del codice civile.

Subito dopo la celebrazione, la Guida del culto redige in duplice originale l’atto di matrimonio, allegando a esso il nulla osta rilasciato dall’ufficiale di stato civile. L’atto di matrimonio, oltre alla indicazione del nome e cognome della Guida del culto e dei testimoni, contiene anche le dichiarazioni eventualmente rese dai coniugi a norma di legge.

Entro cinque giorni dalla celebrazione, la Guida del culto trasmette, per la trascrizione, un originale dell’atto di matrimonio, con allegato nulla osta, all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuta la celebrazione.

L’ufficiale di stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto, dandone contestuale notizia alla Guida del culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale di stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. 

Art. 23 - Cimiteri e funerali

I piani regolatori cimiteriali prevedono, su richiesta della Comunità Islamica, reparti speciali per la sepoltura di defunti musulmani.

Alla Comunità, che faccia domanda di avere un reparto proprio, è data dal sindaco, in concessione, un’area adeguata del cimitero comunale.

È garantita a tutti i musulmani la celebrazione del rito funebre e la inumazione secondo la tradizione islamica, con sepoltura perpetua.

A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati, o della Comunità, le concessioni di cui all’Art. 91 del d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni. 

Art. 24 - Patrimonio artistico

Nel rispetto delle proprie tradizioni culturali, la Comunità offre la propria collaborazione alle Autorità della Repubblica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della civiltà islamica in Italia.

Art. 25 - Norme di attuazione

Le Autorità competenti, nell’emanare norme di attuazione della legge emanata sulla base della presente Intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Comunità Islamica, e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.  

Art. 26 - Modificazioni della Intesa

Ove una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine per procedere a una amichevole rivalutazione della normativa.

Art. 27 - Disposizioni finali

Con l’entrata in vigore della legge emanata sulla base della presente Intesa, cessano di avere efficacia e applicabilità nei confronti della Comunità Islamica in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289.